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Se gestisci un’attività ricettiva o stai progettando di avviare un B&B o una casa vacanze, devi sapere che una parte fondamentale del tuo lavoro sarà dedicata all’aggiornamento sulle normative che riguardano le locazioni turistiche.
Negli ultimi anni infatti, l’aumento di affitti brevi a scopo turistico, ha imposto l’introduzione di norme più stringenti a favore di maggiore trasparenza e sicurezza e per combattere l’abusivismo nel settore.

Una importante modifica, introdotta con il decreto legge n. 145/2023, prevede l’obbligo per le strutture di dotarsi, a partire dal
1 gennaio 2025, del CIN per gli affitti brevi.

 

 


DI COSA PARLIAMO IN QUESTO ARTICOLO
  • Che cos’è il CIN per le strutture che offrono affitti brevi
  • Che differenza c’è fra CIN e CIR
  • Come si ottiene il CIN
  • Quanto tempo si ha per richiedere il CIN
  • Le novità per la sicurezza nelle strutture
  • Le sanzioni previste se mancano CIN e dispositivi di sicurezza


Che cos’è il CIN e a cosa serve?

Acronimo di Codice Identificativo Nazionale, il CIN è un codice univoco che viene assegnato dal Ministero del Turismo ed inserito nella Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR), la banca dati nazionale che raccoglie tutte le strutture ricettive del territorio italiano.

Formato del codice CIN di cui devono dotarsi le strutture che offrono affitti breviÈ stato introdotto con l’obiettivo di:

  • – garantire una maggiore tracciabilità delle strutture ricettive;
  • – contrastare l’abusivismo;
  • – tutelare i consumatori e la concorrenza leale nel settore;
  • – armonizzare la normativa nazionale e quella regionale.

A questo scopo, il CIN deve essere esposto all’ingresso della struttura e comunicato in ogni forma di promozione e pubblicità, inclusi i siti e pagine web e le piattaforme di intermediazione.

Che differenza c’è fra CIN e CIR?

Per chi gestisce già una struttura ricettiva, il CIR è una vecchia conoscenza.
Esso sta per Codice Identificativo Regionale ed è già in uso da diversi anni in molte regioni; ha la stessa funzione del CIN, identificare in maniera univoca le attività che fanno accoglienza turistica, ma circoscritto a livello regionale.

Il CIN non sostituisce il CIR ma lo integra.
Portiamo ad esempio tre casi specifici:

– se si è già in possesso del codice CIR, perché previsto dalla propria regione, bisogna richiedere anche il codice CIN;

– se non si ha il codice CIR, perché non previsto/richiesto dalla propria regione, bisogna comunque richiedere il codice CIN;

– se non si ha il codice CIR, pur essendo richiesto dalla propria regione, bisogna prima richiedere il CIR e poi il CIN.

Come si ottiene il CIN

Si può richiedere il CIN accedendo alla piattaforma BDSR del Ministero del Turismo, attraverso la Banca Dati Nazionale, nella quale, se si è già in possesso di CIR o se si è ottemperato agli obblighi di registrazione territoriale, la struttura dovrebbe essere già associata al proprio codice fiscale.

Dallo stesso sito è anche possibile verificare, da parte dei cittadini, se una struttura ha ottenuto o meno il CIN.

Quanto tempo si ha per richiedere il CIN

Per le strutture già attive al 31 dicembre 2024, l’obbligo di esposizione del CIN è scattato il 1 gennaio 2025, quindi se non lo hai richiesto ed ottenuto, sei suscettibile di sanzione e devi affrettarti a richiederlo.

Per le nuove strutture, i tempi variano in base agli obblighi regionali:

  • –  se la tua regione lo prevede, dovrai prima richiedere il CIR e, una volta ottenuto avrai 30 giorni di tempo per richiedere il CIN;
  • –  se invece la tua struttura si trova in una regione o provincia autonoma, in cui non è previsto il Codice Identificativo Regionale o Provinciale, dovrai richiedere il CIN all’avvio dell’attività.

Novità per la sicurezza nelle strutture

Oltre al CIN, la nuova normativa sugli affitti brevi introduce importanti obblighi che riguardano la sicurezza.

Tutte le strutture destinate a contratti di locazione brevi o di locazione con finalità turistiche, siano esse gestite in forma imprenditoriale o in forma non imprenditoriale (ossia gestita con una conduzione di tipo familiare, senza partita iva), devono essere munite di dispositivi per la rilevazione dei gas combustibili e del monossido di carbonio e di estintori portatili a norma di legge, collocati in posti facilmente accessibili in caso di incendio.

Le strutture gestite in forma imprenditoriale, inoltre, devono essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti in base alle normative vigenti a livello regionale e/o nazionale.

Sanzioni previste per mancato CIN e assenza di dispositivi di sicurezza

L’introduzione della nuova normativa prevede una serie di sanzioni piuttosto severe in caso di irregolarità o inadempienze. In particolare, si può incorrere in:

  • –  sanzioni da 800 a 8.000 euro per chi affitta senza CIN;
  • –  sanzioni da 500 a 5.000 euro per chi non espone in struttura o non indica il codice nelle inserzioni;
  • –  sanzioni per le piattaforme che non rimuovono gli annunci senza l’indicazione del CIN;
  • –  fino a 5.000 euro di multa per chi non rispetta i nuovi obblighi di sicurezza.

In caso di reiterazione, è prevista anche la chiusura temporanea dell’attività.

Conclusioni

L’introduzione del CIN rappresenta una svolta importante per la regolamentazione degli affitti brevi in Italia.
Dopo anni di norme frammentate e differenziate per regioni, si va verso un sistema più uniforme e trasparente, in linea con gli obiettivi di legalità e sicurezza del settore turistico.

Per chi gestisce immobili in locazione breve – sia in forma professionale che occasionale – è fondamentale restare aggiornati, adeguarsi rapidamente e prepararsi ai controlli. La transizione al nuovo sistema è già in atto e le sanzioni previste impongono attenzione e rigore.

Se vuoi avere maggiori informazioni sulle normative che riguardano le locazioni turistiche o stai pensando di avviare una tua attività ricettiva, richiedici una consulenza e parti con il piede giusto!

 

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